Lo scorso mercoledì 22 settembre, è entrato in vigore il decreto-legge n. 127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico, mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
- I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro.
- Anche coloro che svolgono la propria attività lavorativa come titolari di ditta individuale senza dipendenti, servizi di formazione, di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni e con partita iva (ad esempio, il professionista che accede al luogo di lavoro, l’amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc.) devono essere in possesso della certificazione verde.
- Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby-sitter e badanti.
I datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individueranno con atto formale i soggetti incaricati dei controlli.
A tal fine si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare:
- Per Android su https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
- Per IOS https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117.
I soggetti che possono effettuare i controlli sono il datore di lavoro o suoi delegati. Si allegano:
– informativa al lavoratore/lavoratori prescelti per il controllo dei green pass e tamponi;
– delega al lavoratore prescelto per il controllo dei green pass e tamponi;
– registro procedura di verifica per i green pass e tamponi.
Il lavoratore sprovvisto di Green Pass sarà considerato «assente ingiustificato» fino alla presentazione della certificazione e fin dal primo giorno di assenza non sarà corrisposta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro potrà decidere di sostituire il lavoratore assente, per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Il rapporto di lavoro potrà essere prorogato/rinnovato una sola volta per un ulteriore periodo di 10 giorni.
La certificazione è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone antigenico.
Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).
ESENZIONE
L’obbligo di green pass, non si applicherà “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”. In questa categoria di soggetti, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata, rientrano le persone affette da diverse patologie, tra cui gli immunodepressi e coloro che soffrono di gravi allergie ai farmaci o al cibo. Finché la certificazione digitale alternativa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo fino al 30 novembre 2021.
SANZIONI
Sono previste dal decreto due tipologie di sanzioni distinte:
– il lavoratore: che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde o omettendo i controlli è punito con sanzione da 600 a 1500 euro;
-il datore del lavoro: che non controlla i pass dei dipendenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000 euro.
Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto
CHE SUCCEDE A CHI PRESENTA UNA CERTIFICAZIONE VERDE FALSA?
Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo.
Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.
Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona.
A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona;
Infine, si vuole precisare che non possono essere liberamente adibiti al lavoro i lavoratori non vaccinati ma in possesso di green pass, ovvero coloro i quali possiedono l’esenzione.
Il datore di lavoro, infatti, resta sempre responsabile della incolumità fisica dei propri dipendenti, per cui deve evitare di esporli a rischi. Nello specifico, l’art.279 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, così recita:
- Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo 42.
In altre parole, nonostante il green pass, resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore non vaccinato e attenersi alle eventuali prescrizioni che intervenissero da parte del medico competente. Se il medico competente, nell’ambito dei propri adempimenti in tema di sorveglianza sanitaria dovesse valutare che le sue abituali mansioni, nonostante l’uso delle normali precauzioni (mascherine, distanziamento ecc.) espongano il lavoratore a rischi eccessivi, il datore di lavoro sarà tenuto a reperire ed affidargli altre mansioni prive di quelle condizioni di rischio. E se da tale ricerca dovesse emergere che tali posizioni lavorative compatibili in azienda non siano disponibili, non resterebbe al datore di lavoro che sospendere il lavoratore senza retribuzioni a tempo indeterminato e in attesa che la situazione si sblocchi.